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Condizioni
generali
"Comunicazione
obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto
1998 n. 269: La
legge italiana punisce con la pena della reclusione
i reati inerenti alla prostituzione
o
alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero".
QUOTE
DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono state calcolate in base al cambio $ / euro
di Marzo 2009
CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1.
PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai
sensi dell’art. 2 n. 1 decreto legislativo n. 111 del
17.3.95 di attuazione della Direttiva 903/314/CEE:
I
pacchetti turistici hanno oggetto i viaggi, le vacanze
ed i circuiti "tutto compreso", risultati
dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad
un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24
ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte: A) trasporto, B) alloggio; C) servizi
turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
(omissis)… che costituiscano parte significativa del
"pacchetto turistico".
2.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il
contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi
ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, si intende
regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali,
anche dalle clausole indicate nella documentazione di
viaggio consegnata al consumatore.
Detto
contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire
in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato
dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione internazionale relativa al contratto
di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché
dal sovracitato Decreto Legislativo 111/95.
3.
PRENOTAZIONI
La
domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito
modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritta dal
cliente.
L’accettazione
delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità
dei posti e si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo al momento della conferma
scritta da parte dell’Organizzatore. L’agenzia di viaggio
venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare
al consumatore, ai sensi dell’art. 6 del Decr. Legisl.
111/95, copia del contratto solo se già in possesso
della conferma di cui al precedente paragrafo. Le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione, saranno fornite dall’organizzazione in
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio
carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima
dell’inizio del viaggio.
4.
PAGAMENTI
All’atto
della prenotazione dovrà essere versato il 25% della
quota complessiva del viaggio inclusi i diritti di iscrizione
e assicurativi, mentre il saldo dovrà essere versato
almeno 30 giorni prima della partenza oppure in concomitanza
con la prenotazione, se questa è effettuata nei 20 giorni
antecedenti alla partenza.
Il
mancato incasso da parte dell’Organizzazione del viaggio
dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa del contratto, tale da
determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento
degli ulteriori danni subiti dall’Organizzazione.
5.
MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO
I
prezzi indicati nel contratto possono essere modificati
fino a 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza
e soltanto in seguito a variazioni di:
–
costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
–
diritti e tasse su alcuni tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
–
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per
tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi
ed al costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione
del programma come ivi riportata.
Se
prima della partenza l’organizzatore è costretto a modificare
in maniera significativa un elemento essenziale del
contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al consumatore. A tali fini
si considera significativa una modifica del prezzo superiore
al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su
elementi configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato.
Il consumatore che riceva una comunicazione modificativa
di un elemento essenziale o della modifica del prezzo
superiore al 10% avrà la facoltà di recedere al contratto,
senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la
modifica, che diverrà parte del contratto con la esatta
individuazione delle variazioni e della incidenza delle
stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione
della propria decisione all’organizzatore o al venditore
entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza
della modifica, che altrimenti si intende accettata.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza non possa
fornire una parte essenziale dei servizi contemplati
in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del consumatore,
e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari
a tale differenza.
Qualora
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzazione
venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate
e comprovate ragioni, l’organizzatore fornirà, senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto, per il ritorno al luogo
di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile.
Le modifiche da parte del consumatore a prenotazioni
già accettate, obbligano l’Organizzatore soltanto se
e nei limiti in cui possono essere soddisfatte. In ogni
caso la richiesta di modifiche comporta l’addebito al
consumatore delle maggiori spese sostenute.
6.
RECESSO DEL CONSUMATORE
Il
consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere
alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la
modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente
art. 5, 3° comma, nel qual caso, ove eserciti il recesso,
ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro
pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della
parte del prezzo già corrisposte al momento del recesso.
Il
pacchetto turistico di cui il consumatore decida di
usufruire, dovrà essere di importo non inferiore a quello
originariamente previsto. Se l’organizzazione o, per
suo conto, il venditore non sono in grado di proporre
un pacchetto di importo equivalente o superiore, il
consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza.
Al
consumatore che receda dal contratto per casi diversi
da quelli previsti nei precedenti commi del presente
articolo, saranno addebitate la quota di iscrizione,
se prevista nonché a titolo di corrispettivo per il
recesso somme non superiori a quelle qui di seguito
indicate:
a)
pacchetti turistici con servizi regolari di linea a
tariffa normale e con soggiorni in albergo, appartamenti,
residence , ville e villaggi in formula alberghiera:
–
10% della quota di partecipazione sino a 15 giorni di
calendario prima della partenza;
–
30% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi
(escluso il sabato) prima della partenza;
–
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
b)
pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale
o IT o con voli noleggiati o speciali (sino a 5 ore
di volo non stop).
Pacchetti
turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto:
–
10% della quota di partecipazione sino a 21 giorni di
calendario prima della partenza;
–
30% della quota di partecipazione da 2é a 15 giorni
di calendario prima della partenza;
–
50% della quota di partecipazione da 14 a 3 giorni lavorativi
(escluso comunque il sabato) prima della partenza;
–
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
c)
Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre
5 ore di volo non stop) o con IT di gruppo intercontinentali.
Crociere marittime a pacchetti turistici con soggiorno
in appartamenti, residence, ville o villaggi in formula
affitto:
–
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di
calendario prima della partenza;
–
30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni
di calendario prima della partenza;
–
50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni
di calendario prima della partenza;
–
75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario
a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima
della partenza;
–
100% della quota di partecipazione dopo i termini.
7.
SOSTITUZIONI
Il
cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
A)
l’organizzazione ne sia informato per iscritto entro
4 giorni lavorativi prima della data fissata per la
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa
le generalità del cessionario;
B)
non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti,
ai certificati sanitari, alla assistenza alberghiera,
ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile
la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa
dal cliente rinunciatario;
C)
il soggetto subentrante rimborsi all’organizzazione
tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione
nella misura che gli verrà quantificata all’atto della
comunicazione della cessione.
Il
cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere
la sola quota di iscrizione, se prevista.
Sarà
inoltre solidamente responsabile con il cessionario
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi
di cui alla lettera C) del presente articolo.
8.
MANCATA ESECUZIONE
Il
consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente
art. 6 commi 1° e 2°, anche nel caso in cui prima della
partenza, l’organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne
un fatto proprio del consumatore, comunichi l’impossibilità
di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto.
L’organizzatore
può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto
il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre
che ciò sia portato a loro conoscenza nel termine precedente
l’inizio dei servizi turistici indicato dall’organizzatore.
In tal caso, così come nell’ipotesi del recesso di cui
al precedente art. 6 commi 1 e 2, l’organizzatore sarà
tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro
7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della
cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
9.
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I
partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale
o di altro documento valido per tutti i paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza
delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte
le informazioni fornitegli dall’organizzatore, nonché
ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti
saranno chiamati a rispondere a tutti i danni che l’organizzatore
dovesse subire a causa della loro inadempienza alle
sovraesistenti obbligazioni. Il consumatore è tenuto
a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti
dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzazione del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, quei
particolari desiderati che potranno eventualmente formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio,
sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
10.
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La
sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche autorità
dei paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio
si riferisce, è stabilita dall’organizzazione in base
a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
11.
RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzatore
risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengono effettuate
da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi,
a meno che provi che l’evento è derivato dal fatto del
consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte
da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi
turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito,
da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
12.
LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il
risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in ogni
caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste
dalle convenzioni internazionali in riferimento alle
prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la
responsabilità, sia a titolo contrattuale che extra
contrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia
del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo
modificato dall’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna
(CIV) sul trasporto ferroviario; la convenzione di Parigi
del 1962 sulla responsabilità dell’organizzatore. In
ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da
quelli alla persona non può superare l’importo di "5.000
Franchi oro germinati per qualsiasi altro danno"
previsto dall’art. 13 n. 2 CCV.
Qualora
il testo originario delle predette convenzioni avesse
a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali
concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico
entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori
previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al
momento del verificarsi dell’evento dannoso.
13.
OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore
è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione
di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile
nei confronti del consumatore per l’inadempimento da
parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
14.
RECLAMI E DENUNCE
Il
consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per
iscritto, sotto forma di reclamo, all’organizzatore
le difformità ed i visi del pacchetto turistico, nonché
le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione
all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente
riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto
rientro presso la località di partenza.
Qualora
i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle
prestazioni turistiche, l’organizzatore deve prestare
al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente
art. 13 al fine di ricercare una pronta e equa soluzione.
Analogamente
dovrà provvedere l’organizzatore, anche nel caso di
reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo
in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del
consumatore.
15.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO DI RIMPATRIO
Se
non espressamente comprese, prima della partenza è possibile,
ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell’organizzatore
o del venditore speciali polizze assicurative contro
le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto,
infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare
con contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio
in caso di incidente o malattie.
16.
FONDO DI GARANZIA
Presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito
un Fondo nazionale di garanzia cui il consumatore può
rivolgersi, ai sensi dell’art. 21 Decr. Legisl. 111/95,
in caso di insolvenza o di fallimento del venditore
o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
A) rimborso del prezzo versato; B) suo rimpatrio nel
caso di viaggi all’estero.
Il
fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili
o meno al comportamento dell’Organizzatore. Le modalità
di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del
Presidente del consiglio dei Ministri ai sensi dell’art.
21 n. 5 decr. legisl. n. 111/95.
17.
FORO COMPETENTE CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Per
ogni controversia dipendente dal presente contratto
sarà competente esclusivamente il foro ove ha sede il
Tour Operator.
LEGGE
REGIONALE n. 39 del 9-5-1983
Art.
13 - (Redazione e diffusione dei programmi di viaggio)
1
- I programmi, gli annunci, i manifesti ed altro materiale
illustrativo concernente l’organizzazione di viaggi
da effettuarsi in Italia ed all’estero, diffusi da agenzie
di viaggio e turismo operanti nel territorio della Regione
Lombardia, devono essere redatti in modo da fornire
al pubblico un’informazione corretta e completa e devono
contenere ai fini della loro pubblicazione o diffusione
in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni: a) data
di svolgimento del viaggio o della crociera; b) itinerario;
c) durata; d) prezzo globale corrispondente a tutti
i servizi previsti e condizioni di pagamento; e) elencazione
e descrizione dei servizi forniti con particolare riferimento
ai mezzi di trasporto, alle caratteristiche degli alberghi,
numero dei pasti e tutte le altre prestazioni comprese
nel prezzo; f) termine per le iscrizioni; g) termini
e condizioni per le rinunce ed ammontare dell’eventuale
penalità; h) modalità di rimborso delle quote pagate
nei casi di: – annullamento del viaggio per causa di
forza maggiore o per altro motivo prestabilito; i) periodo
di validità e data di diffusione del programma; l) denominazione
dell’organizzazione del viaggio ed estremi della relativa
licenza.
2
- Nei documenti di viaggio deve essere fatto riferimento
al relativo programma di viaggio, che costituisce l’elemento
di riferimento ai fini dell’accertamento dell’esatto
adempimento di quanto previsto nel programma stesso.
3
- Gli inserti pubblicitari diffusi attraverso i giornali,
trasmissioni radiotelevisive ed ogni altro mezzo di
telecomunicazione non possono contenere informazioni
difformi al contenuto dei programmi.
SONO
DISPONIBILI LE CLAUSOLE E I MASSIMALI DELLE POLIZZE
MEDICO, BAGAGLIO E ANNULLAMENTO, OVE NON COMPRESE NEL
PACCHETTO TURISTICO.
N.B.:
per i viaggi interessanti i paesi della C.E.E., si consiglia
di munirsi
del
modello E111 rilasciato dalle USSL locali.
I
VOLI: ORARI E CALENDARIO PARTENZE
Nelle
pagine introduttive dei cataloghi di ogni Tour Operator
di ogni singola destinazione viene riportato il calendario
partenze e gli orari dei voli (espressi in ore locali)
che sono da intendersi indicativi e non parte del contratto,
suscettibili di variazioni da parte dei vettori aerei.
DIRITTI DI ISCRIZIONE
€ 50,00 DOVE NON INDICATO DIVERSAMENTE. VISTO
D'INGRESSO DOVE PREVISTO.
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