Prenotazioni esclusivamente on line: Informazioni e Prenotazioni
  - proposte per l'estate -
Home page
 
Offerte Case Vacanza Italia
Offerte mare Italia
Alberghi ACLI
Europa dell'Est
 
Informazioni e Prenotazioni
 
Condizioni
Suggerimenti

Condizioni generali

"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero".

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote sono state calcolate in base al cambio $ / euro di Marzo 2009

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Ai sensi dell’art. 2 n. 1 decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 903/314/CEE:

I pacchetti turistici hanno oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultati dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: A) trasporto, B) alloggio; C) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)… che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore.

Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sovracitato Decreto Legislativo 111/95.

3. PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente.

L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell’Organizzatore. L’agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell’art. 6 del Decr. Legisl. 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’organizzazione in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

4. PAGAMENTI

All’atto della prenotazione dovrà essere versato il 25% della quota complessiva del viaggio inclusi i diritti di iscrizione e assicurativi, mentre il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza oppure in concomitanza con la prenotazione, se questa è effettuata nei 20 giorni antecedenti alla partenza.

Il mancato incasso da parte dell’Organizzazione del viaggio dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Organizzazione.

5. MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO

I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino a 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:

– costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

– diritti e tasse su alcuni tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

– tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione del programma come ivi riportata.

Se prima della partenza l’organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il consumatore che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere al contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all’organizzatore o al venditore entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata. L’organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore, e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzazione venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l’organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le modifiche da parte del consumatore a prenotazioni già accettate, obbligano l’Organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possono essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l’addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute.

6. RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5, 3° comma, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposte al momento del recesso.

Il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di usufruire, dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se l’organizzazione o, per suo conto, il venditore non sono in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza.

Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo, saranno addebitate la quota di iscrizione, se prevista nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito indicate:

a) pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale e con soggiorni in albergo, appartamenti, residence , ville e villaggi in formula alberghiera:

– 10% della quota di partecipazione sino a 15 giorni di calendario prima della partenza;

– 30% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza;

– 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

b) pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT o con voli noleggiati o speciali (sino a 5 ore di volo non stop).

Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto:

– 10% della quota di partecipazione sino a 21 giorni di calendario prima della partenza;

– 30% della quota di partecipazione da 2é a 15 giorni di calendario prima della partenza;

– 50% della quota di partecipazione da 14 a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;

– 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

c) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non stop) o con IT di gruppo intercontinentali. Crociere marittime a pacchetti turistici con soggiorno in appartamenti, residence, ville o villaggi in formula affitto:

– 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;

– 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;

– 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;

– 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;

– 100% della quota di partecipazione dopo i termini.

7. SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

A) l’organizzazione ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;

B) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla assistenza alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;

C) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzazione tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione.

Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista.

Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera C) del presente articolo.

8. MANCATA ESECUZIONE

Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente art. 6 commi 1° e 2°, anche nel caso in cui prima della partenza, l’organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, comunichi l’impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto.

L’organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza nel termine precedente l’inizio dei servizi turistici indicato dall’organizzatore. In tal caso, così come nell’ipotesi del recesso di cui al precedente art. 6 commi 1 e 2, l’organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.

9. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere a tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesistenti obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzazione del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì all’organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

10. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche autorità dei paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall’organizzazione in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.

11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengono effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato dal fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

12. LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extra contrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato dall’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di "5.000 Franchi oro germinati per qualsiasi altro danno" previsto dall’art. 13 n. 2 CCV.

Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.

13. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.

14. RECLAMI E DENUNCE

Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’organizzatore le difformità ed i visi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza.

Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art. 13 al fine di ricercare una pronta e equa soluzione.

Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.

15. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare con contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidente o malattie.

16. FONDO DI GARANZIA

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un Fondo nazionale di garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 21 Decr. Legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: A) rimborso del prezzo versato; B) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.

Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 21 n. 5 decr. legisl. n. 111/95.

17. FORO COMPETENTE CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il foro ove ha sede il Tour Operator.

LEGGE REGIONALE n. 39 del 9-5-1983

Art. 13 - (Redazione e diffusione dei programmi di viaggio)

1 - I programmi, gli annunci, i manifesti ed altro materiale illustrativo concernente l’organizzazione di viaggi da effettuarsi in Italia ed all’estero, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio della Regione Lombardia, devono essere redatti in modo da fornire al pubblico un’informazione corretta e completa e devono contenere ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni: a) data di svolgimento del viaggio o della crociera; b) itinerario; c) durata; d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti e condizioni di pagamento; e) elencazione e descrizione dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, alle caratteristiche degli alberghi, numero dei pasti e tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo; f) termine per le iscrizioni; g) termini e condizioni per le rinunce ed ammontare dell’eventuale penalità; h) modalità di rimborso delle quote pagate nei casi di: – annullamento del viaggio per causa di forza maggiore o per altro motivo prestabilito; i) periodo di validità e data di diffusione del programma; l) denominazione dell’organizzazione del viaggio ed estremi della relativa licenza.

2 - Nei documenti di viaggio deve essere fatto riferimento al relativo programma di viaggio, che costituisce l’elemento di riferimento ai fini dell’accertamento dell’esatto adempimento di quanto previsto nel programma stesso.

3 - Gli inserti pubblicitari diffusi attraverso i giornali, trasmissioni radiotelevisive ed ogni altro mezzo di telecomunicazione non possono contenere informazioni difformi al contenuto dei programmi.

SONO DISPONIBILI LE CLAUSOLE E I MASSIMALI DELLE POLIZZE MEDICO, BAGAGLIO E ANNULLAMENTO, OVE NON COMPRESE NEL PACCHETTO TURISTICO.

N.B.: per i viaggi interessanti i paesi della C.E.E., si consiglia di munirsi

del modello E111 rilasciato dalle USSL locali.

I VOLI: ORARI E CALENDARIO PARTENZE

Nelle pagine introduttive dei cataloghi di ogni Tour Operator di ogni singola destinazione viene riportato il calendario partenze e gli orari dei voli (espressi in ore locali) che sono da intendersi indicativi e non parte del contratto, suscettibili di variazioni da parte dei vettori aerei.

DIRITTI DI ISCRIZIONE  € 50,00 DOVE NON INDICATO DIVERSAMENTE.  VISTO D'INGRESSO DOVE PREVISTO.